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L'introduzione di Clauole di Esclusione in una Soc. S.R.L.

Come introdurre clausole di esclusione di socio nello statuto di una società S.r.l.

Al fine di adempiere ad una richiesta di consulenza pertinente l’Introduzione in uno statuto societario di clausole di esclusione del socio di s.r.l., avanzata da un rappresentante legale di una S.r.l, il sottoscritto Dott. Nestore Randazzo ne ha approfondito il tema, specie in riferimento ad eventuali limiti di applicabilità ed ai requisiti previsti a pena di nullità delle clausole in questione, così da poter fornire un adeguato parere.

È stata quindi esaminata la sintetica normativa di riferimento, disciplinata ex art 2473-bis c.c., la quale consente di prevedere nell’atto costitutivo specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa applicando le disposizioni ex art 2473 c.c. sul recesso del socio, salvo la possibilità di eseguire il rimborso della partecipazione del socio tramite riduzione del capitale sociale. A seguito della laconicità della norma in esame, il problema è posto dallo stabilire il limite che incontrano i soci nel determinare le ipotesi di esclusione del socio, rispettando i principi di giusta causa e specificità.

Da un esame combinato degli articoli sopracitati, nonché dall’art 2468 c.c., si è ritenuto che l’implementazione di una clausola di esclusione di socio nell’atto costitutivo di una società, previa necessaria e preesistente attribuzione nello statuto del potere di modificare i diritti dei soci tramite maggioranza, sia azione possibile ma idonea a configurarsi quale apportante rilevanti modifiche dei diritti attribuiti ai soci, nello specifico comma 4 e comma 3 ex art 2468 c.c. ed a far operare il diritto di recesso conferito al socio ex art 2473 c.c. a favore dei soci che abbiano acconsentito alla modifica. Inversamente, nel caso in cui non sia stato previsto originariamente nello statuto della società il potere e le modalità con cui possano essere modificati i diritti dei soci ex art 2468 c.c. terzo comma, la combinazione delle disposizioni dei due articoli menzionati e cioè, la possibilità di prevedere nello statuto, inteso quale originario, le clausole per le modifiche dei diritti dei soci e la derogabilità della votazione unanime in caso di esistenza, intesa preesistente, delle stesse, si è ritenuta necessaria una votazione dei soci all’unanimità per la modifica degli stessi ex art 2468 c.c. quarto comma.

Esaminate le modalità di introduzione, si è quindi proseguito a ricercare la giurisprudenza in materia al fine di definire, o quantomeno riscontrare indicazioni autorevoli, circa i principi di specificità e di giusta causa rievocati ex art 2473 c.c. Sulla tematica del principio di specificità, si è ritenuto, così come accreditato da più sentenze di giudici di merito(cfr. T. Napoli, 8.2.2020; T. Milano, 22.12.2014), che le clausole statutarie debbano prevedere in modo chiaro e determinato la giusta causa idonea a determinare l'esclusione del socio a pena di nullità; se ne deduce quindi che non hanno valore le ipotesi generiche o la cui specificazione è rimessa ad un momento successivo, ad esempio in fase di delibera di esclusione, essendo necessario indicare caso per caso le specifiche ipotesi del caso concreto così da non permettere discrezionale abuso del potere di esclusione. Esaminando analogamente la giurisprudenza pertinente il tema di “giusta causa” si è risaliti al principio per cui si può ritenere che integrino ipotesi di "giusta causa" di esclusione del socio quegli eventi che colpiscano direttamente la sua sfera soggettiva (incapacità sopravvenuta, condanna penale; non il fallimento, però, in relazione al quale opera la disciplina dettata dall'art. 2471 per l'espropriazione della quota del socio); gli eventi che incidano sul rapporto sociale sotto il profilo dell'inadempimento, anche non imputabile, degli obblighi contrattuali di gravità tale - comunque - da costituire un pregiudizio per l'efficiente svolgersi dell'attività sociale; sarà, infine, riconducibile ad una giusta causa di esclusione la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che discendono dalla natura fiduciaria comunque caratteristica del rapporto sociale.

Dott. Nestore Randazzo


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